Sez. 1, Sentenza n. 559 del 28/01/1982 (Rv. 418275 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - SEPARAZIONE DI FATTO E SEPARAZIONE LEGALE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI DELLA RICONCILIAZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - SEPARAZIONE DI FATTO E SEPARAZIONE LEGALE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI DELLA RICONCILIAZIONE.*
Mentre nell'ipotesi della separazione di fatto la ripresa della convivenza nel solo aspetto materiale o il ristabilimento della mera affectio coniugalis fa venir meno l'uno o l'altro dei due elementi essenziali per ravvisare la fattispecie di tale separazione, nell'ipotesi invece di separazione legale, per rimuovere la situazione concreta e giuridica determinata dal provvedimento giudiziale deve verificarsi la riconciliazione dei coniugi con i requisiti previsti dalla legge e cioè la ricostituzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali, oppure una espressa dichiarazione in tal senso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Civ. art. 157, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)