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Sez. 1, Sentenza n. 559 del 28/01/1982 (Rv. 418275 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - SEPARAZIONE DI FATTO E SEPARAZIONE LEGALE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI DELLA RICONCILIAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418275-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - SEPARAZIONE DI FATTO E SEPARAZIONE LEGALE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI DELLA RICONCILIAZIONE.*

Mentre nell'ipotesi della separazione di fatto la ripresa della convivenza nel solo aspetto materiale o il ristabilimento della mera affectio coniugalis fa venir meno l'uno o l'altro dei due elementi essenziali per ravvisare la fattispecie di tale separazione, nell'ipotesi invece di separazione legale, per rimuovere la situazione concreta e giuridica determinata dal provvedimento giudiziale deve verificarsi la riconciliazione dei coniugi con i requisiti previsti dalla legge e cioè la ricostituzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali, oppure una espressa dichiarazione in tal senso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Civ. art. 157, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)