Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14842 del 15/07/2015 (Rv. 636192 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento per la dichiarazione di adottabilità di un minore - Competenza del tribunale per i minorenni - Persistenza - Pendenza di un giudizio di separazione personale tra coniugi - Irrilevanza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, rimane radicata presso il tribunale per i minorenni la competenza in ordine all'accertamento dello stato di adottabilità del minore, anche nell'ipotesi in cui il procedimento relativo all'accertamento delle condizioni di adottabilità tragga origine da un altro procedimento relativo alla limitazione della responsabilità genitoriale, per il quale sia stata dichiarata l'incompetenza del tribunale per i minorenni a seguito dell'instaurazione "medio tempore" di un giudizio di separazione personale tra i genitori, atteso che i procedimenti di adozione sono rimasti nella esclusiva sfera di competenza del tribunale per i minorenni in quanto del tutto estranei alla novellata articolazione delle competenze.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3, Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)