Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21633 del 14/10/2014 (Rv. 632847 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento per la dichiarazione di decadenza o limitazione della potestà dei genitori promosso innanzi al tribunale dei minorenni - Successivo giudizio di separazione personale dei coniugi promosso innanzi al tribunale ordinario - Modifica dell'art. 38 disp. att. cod. civ. disposta dagli artt. 3 e 4 della legge n. 219 del 2012 - Trasferimento del primo giudizio al tribunale ordinario - Esclusione - Ragioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La competenza a conoscere della domanda di limitazione o decadenza dalla potestà dei genitori, introdotta prima della modifica del testo dell'art. 38 disp. att. cod. civ. disposta dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, rimane radicata presso il tribunale per i minorenni anche se nel corso del giudizio sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, in ossequio al principio della "perpetuatio jurisdictionis" ed a ragioni di economia processuale che trovano fondamento anche nelle disposizioni costituzionali (art. 111 Cost.) e sovranazionali (art. 8 C.E.D.U. e art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 04/08/1955 num. 848 art. 8 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3 com. 1, Legge 10/12/2012 num. 219 art. 4, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)