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Sez. L, Sentenza n. 2959 del 02/08/1975 (Rv. 377044 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PROFESSIONISTA - ATTIVITA GIORNALISTICA - PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377044-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PROFESSIONISTA - ATTIVITA GIORNALISTICA - PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI.*

L'attivita giornalistica rientra, in generale, nello schema della prestazione di lavoro subordinato, disciplinata dall'art 2094 cod civ e, in particolare, nel contratto di lavoro giornalistico previsto dal relativo contratto collettivo nazionale dell'1 gennaio 1965, quando sia caratterizzata dalla continuita della prestazione, dalla determinatezza dell'incarico e dal suo espletamento sotto il vincolo della subordinazione gerarchica. (V 2393/71, mass n 353343; 995/71, mass n 350961).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Contr. Coll. 01/01/1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)