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Sez. 2, Sentenza n. 2318 del 10/11/1970 (Rv. 348511 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - CONDANNA ALLE SPESE GIUDIZIALI - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE PER IL RICORSO AMMINISTRATIVO - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348511-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - CONDANNA ALLE SPESE GIUDIZIALI - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE PER IL RICORSO AMMINISTRATIVO - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE - CONDIZIONI.*

Il principio posto dall'art 148 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269) per cui l' amministrazione finanziaria, anche se soccombente, non puo essere condannata alle spese quando l'Azione giudiziaria sia stata proposta prima del decorso del termine fissato nella legge, non opera quando si tratti di opposizione ad imposta suppletiva di registro, proposta entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione fiscale opposta e non revocata prima della scadenza del detto termine, e quando, pur essendo stata l'Azione giudiziaria proposta intempestivamente, la causa sia stata portata alla decisione del giudice senza che l' amministrazione abbia adottato una Determinazione conforme a giustizia. (Conf 2779'69 mass 342519).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)