Sez. 1, Sentenza n. 1959 del 19/06/1972 (Rv. 359063 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - CONDANNA ALLE SPESE - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'IMPOSTA SUPPLETIVA - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE - CONDIZIONI - MANCATA REVOCA DELL'INGIUNZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - CONDANNA ALLE SPESE - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'IMPOSTA SUPPLETIVA - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE - CONDIZIONI - MANCATA REVOCA DELL'INGIUNZIONE.*
L'art 148 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269) - a norma del quale l' amministrazione non puo essere condannata alle spese, neanche in ipotesi di soccombenza, quando l'Azione giudiziaria sia promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza amministrativa - non si applica nelle controversie aventi per oggetto l'imposta suppletiva, quando l'opposizione all'ingiunzione fiscale sia stata proposta entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di ingiunzione e questa non sia stata revocata prima della scadenza di detto termine. (Conf 2318'70, mass n 348511; 2779'69, mass n 342519).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)