Sez. L, Sentenza n. 14449 del 29/07/2004 (Rv. 575086 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Trasferimento all'INAIL dei rapporti aventi ad oggetto infortuni e malattie professionali del personale delle Ferrovie dello Stato - Presupposto della definizione prima del 30 dicembre 1995 - Individuazione - Adozione del provvedimento prima di detta data - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
In relazione al trasferimento all'INAIL dei rapporti aventi ad oggetto gli infortuni e le malattie professionali del personale dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a., disposto dall'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo del d.l. n. 510 del 1996 convertito con modificazioni nella l. n. 608 del 1996 (che ha anche fatto salvi i rapporti sorti sotto il vigore di una serie di dd.ll. non convertiti), la previsione del comma tredicesimo, che ha posto a carico dell'INAIL le rendite e le altre prestazioni "comprese quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatesi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data" dev'essere intesa nel senso che la mancata definizione sussiste anche se le Ferrovie dello Stato abbiano adottato prima di quella data un provvedimento, pur favorevole all'assicurato, ma lo abbiano comunicato dopo il decorso della stessa, giacche la procedura amministrativa poteva considerarsi conclusa soltanto con lo scadere del termine per l'eventuale comunicazione da parte dell'assicurato dei motivi di impugnazione del provvedimento stesso (sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito - la quale aveva, invece, ritenuto che l'adozione del provvedimento prima del 31 dicembre 1995 escludesse il trasferimento e, conseguentemente aveva considerato legittimata passiva la s.p.a. Ferrovie dello Stato avverso la pretesa del dipendente al pagamento di una rendita - ed ha, quindi, deciso nel merito, rigettando la domanda per difetto di legittimazione passiva della detta società ).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 com. 13 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 com. 14 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 2 com. 15 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)