Sez. L, Sentenza n. 294 del 30/01/1976 (Rv. 378967 - 01)
SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE - ASSUNZIONE DI DIPENDENTI SENZA CONCORSO - RAPPORTO DI IMPIEGO PRIVATO DI FATTO - COSTITUZIONE - CONSEGUENZE.*
SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE - ASSUNZIONE DI DIPENDENTI SENZA CONCORSO - RAPPORTO DI IMPIEGO PRIVATO DI FATTO - COSTITUZIONE - CONSEGUENZE.*
La violazione delle leggi regionali n 14 del 1958 e n 15 del 1959 che vietano alla regione siciliana di assumere dipendenti senza concorso, produce la nullita del provvedimento di assunzione e la responsabilita personale degli amministratori che l'hanno adottato, ma non impedisce che al rapporto d'impiego privato, che di fatto deriva dalla attivita prestata dal dipendente cosi assunto, sia applicabile la prima parte dell'art 2126 cod civ, e quindi non esclude che le prestazioni eseguite dal dipendente stesso siano retribuibili dalla regione, la quale, di conseguenza, e tenuta altresi a versare i contributi assicurativi e l'indennita di fine rapporto. (Conf 63/73, mass n 361833; (V 1934/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 02/05/1958 num. 14 art. 6, Legge Reg. Sicilia 13/04/1959 num. 15 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)