diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4928 del 13/08/1981 (Rv. 415687 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - AGENTE DI COMMERCIO - ISCRIZIONE A RUOLO - MANCANZA - ATTIVITA DEL RAPPRESENTANTE O DELL'AGENTE - ILLEGITTIMITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2231 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415687-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - AGENTE DI COMMERCIO - ISCRIZIONE A RUOLO - MANCANZA - ATTIVITA DEL RAPPRESENTANTE O DELL'AGENTE - ILLEGITTIMITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2231 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Non ponendosi in contrasto con i principi di ordine pubblico in senso stretto, ossia con i principi etici fondamentali dello ordinamento giuridico, lo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio da parte di soggetti non iscritti nel ruolo istituito dalla legge 12 marzo 1968 n. 316, pur essendo divenuto illegittimo a norma dell'art. 9 della stessa legge, non puo tuttavia considerarsi illecito agli effetti dell'art 2126 cod civ, che stabilisce l'improduttivita di effetti del lavoro svolto in esecuzione di contratto affetto da nullità derivante dalla illiceità dell'oggetto o della causa. Tale norma, ancorché inserita fra Disposizioni attinenti soltanto al lavoro subordinato, deve ritenersi applicabile, in Mancanza di una specifica disciplina contraria, anche ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per l'attività lavorativa illegittimamente prestata nell'ambito di uno dei rapporti di lavoro autonomo "parasubordinati" di cui al n. 3 dell'art. 409 (nuovo testo) cod. proc. civ. (compresi nella tutela affermata dal primo comma dell'art.35 della Costituzione), ai quali, pertanto, non può estendersi la norma del primo comma dell'art. 2231 cod. civ., che concerne, invece, soltanto l'illegittimo Esercizio di professioni intellettuali. (V. 1979/81, mass. N. 412683; (V. 1028/80, mass. N. 404486; (V. 2341/78, mass. N. 391737; (V. 5468/77, mass. N. 389120; (V. 1609/76, mass. N. 380372; (V. 294/76, mass. N. 378967; (contra 4264/78, mass. N. 393913).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 12/03/1968 num. 316 art. 1, Legge 12/03/1968 num. 316 art. 9 CORTE COST., Legge 12/03/1968 num. 316 art. 10, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)