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Sez. L, Sentenza n. 7515 del 25/07/1990 (Rv. 468360 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESE DESTINATARIE DEGLI SGRAVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - CARATTERE INDUSTRIALE - ACCERTAMENTO - CRITERI - IMPRESE SVOLGENTI ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E GESTIONE DATI, CONTABILITÀ E GESTIONE DEL PERSONALE CON COMPUTER - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468360-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESE DESTINATARIE DEGLI SGRAVI EX ART. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 - CARATTERE INDUSTRIALE - ACCERTAMENTO - CRITERI - IMPRESE SVOLGENTI ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E GESTIONE DATI, CONTABILITÀ E GESTIONE DEL PERSONALE CON COMPUTER - ESCLUSIONE.*

Per stabilire se un'impresa abbia o no carattere industriale ai fini dell'applicabilità degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del d.l. 25 ottobre 1968 n. 918, convertito con legge n. 1089 del 1968, occorre far riferimento ai criteri generali contenuti nell'art. 2195 cod. civ., atteso che la suddetta disciplina speciale non detta al riguardo un proprio criterio, né rinvia ad altre specifiche Disposizioni. Pertanto, poiché ai sensi del citato art. 2195 sono da comprendere nel settore industriale le attività dirette alla produzione di beni o servizi mediante la realizzazione di un risultato economico nuovo ottenuto utilizzando, elaborando e trasformando i fattori predisposti dall'imprenditore, i suddetti benefici non spettando alle imprese che svolgano attività di elaborazione e gestione dati, contabilità e gestione di personale mediante mero trasferimento di dati su nastri magnetici o dischi da utilizzare con computer, atteso che detta attività - la quale è in sostanza paragonabile a quella di un professionista che cura la contabilità di un operatore commerciale o industriale - non determina alcuna trasformazione dei dati predetti e non produce comunque alcun risultato economico nuovo. (V 5609/88, mass n 460164; (V 7738/87, mass n 455583; (contra 3176/90, mass n 466683).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)