Sez. 1, Sentenza n. 4062 del 24/09/1977 (Rv. 387745 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONCORDATO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - PRECLUSIONE - LIMITI - CRITERIO DI IMPOSIZIONE - ERRORE DI DIRITTO - IMPOSTA SUPPLETIVA - LEGITTIMITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONCORDATO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - PRECLUSIONE - LIMITI - CRITERIO DI IMPOSIZIONE - ERRORE DI DIRITTO - IMPOSTA SUPPLETIVA - LEGITTIMITA.*
In tema d'imposta di registro, l'intervento di concordato tributario sulla Determinazione del valore dell'atto tassabile preclude all'amministrazione di avanzare ulteriori pretese in forza di accertamenti di maggior valore, che non si ricolleghino ad elementi di fatto sopravvenuti ed in precedenza non conoscibili, ai sensi del principio generale fissato dall'art 35 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 (testo unico sulle imposte dirette), ma non osta a che l'amministrazione medesima possa esigere imposta suppletiva, ai sensi dell'art 7 terzo comma della legge di registro, per correggere un pregresso errore di diritto nella scelta del criterio impositivo, comportante la necessita di tassare l'atto sulla base di elementi diversi da detto valore (nella specie, vertendosi in ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di diritto reale, sulla base del corrispettivo pattuito, in quanto superiore al valore venale). (V 2247/75, mass n 376047; (V 2864/72, mass n 360587).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 7, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 41, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 43 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 17, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)