Sez. 2, Sentenza n. 1080 del 16/04/1970 (Rv. 346630 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE AL GIUDIZIO - INCAPACITA - ECCEPIBILITA - LIMITI - INOSSERVANZA - SANATORIA DELLA NULLITA*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - CAPACITA A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE AL GIUDIZIO - INCAPACITA - ECCEPIBILITA - LIMITI - INOSSERVANZA - SANATORIA DELLA NULLITA*
L'incapacita a testimoniare, a norma dell'art 246 cod proc civ, va eccepita in Sede di assunzione della prova o nella prima difesa successiva, senza di che la relativa nullita rimane sanata per acquiescenza della parte che aveva interesse ad eccepirla. (V 3059-69 massima 342981 2260-69 massima 341634 1884-69 massima 341028).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)