Sez. 5, Sentenza n. 10469 del 03/07/2003 (Rv. 564744 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Società cooperative agricole - Esenzione dall'Irpeg ex art. 10 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Spettanza - Condizioni - Conseguenze - Ritenuta ex art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Effettuazione a titolo d'imposta - Rimborso - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
Le società cooperative agricole non sono escluse dall'Irpeg in assoluto, ossia in ragione della loro natura giuridica soggettiva, ma i loro redditi sono esentati dall'imposta, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che provengano dall'allevamento di animali, effettuato con mangimi prodotti per almeno un quarto su terreni dei soci, ovvero da manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti posti dall'art. 28, lett. c), del d.P.R. n. 597 del 1973, di prodotti conferiti dai soci nei limiti di potenzialità dei loro terreni. Ne consegue, in tema di ritenute alla fonte, che la ritenuta sugli interessi bancari, ai sensi dell'art. 26, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo introdotto dall'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 60), è applicata nei confronti delle predette società a titolo d'imposta, come tale non rimborsabile, solo se ed in quanto sia accertato che i loro redditi, nell'anno considerato, siano effettivamente esenti dall'Irpeg in base al citato art. 10 del d.P.R. n. 601 del 1973, mentre, qualora l'esenzione non competa, per difetto - nell'annualità in contestazione - delle suddette condizioni, la ritenuta stessa è effettuata a titolo di acconto ed è, quindi, soggetta a rimborso.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., DPR 28/03/1975 num. 60 art. 3, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)