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Sez. 2, Sentenza n. 189 del 23/01/1969 (Rv. 338113 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - LICENZIAMENTO AD NUTUM DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITA - DISCIPLINA DEL RECESSO EX ART 2118 E 2119 COD CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338113-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - LICENZIAMENTO AD NUTUM DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITA - DISCIPLINA DEL RECESSO EX ART 2118 E 2119 COD CIV - APPLICABILITA.*

L'assunzione obbligatoria di mutilati ed invalidi a posti di lavoro non comporta, quanto ai modi di Estinzione del rapporto, obbligatoriamente costituito, alcuna posizione di privilegio a favore di detti lavoratori, nei cui confronti, oltre le norme speciali, trovano applicazione quelle del diritto comune che disciplinano i rapporti di lavoro volontariamente costituiti. Anche quindi nei confronti dei mutilati e degli invalidi sussiste la facolta del datore di lavoro di licenziamento ad nutum e trovano applicazione le norme di cui agli artt 2118 e 2119 cod civ. (V 1805-67, mass 328685 1679-59 909-56).*

Riferimenti normativi: Legge 03/10/1947 num. 1222 art. 3, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)