Sez. 1, Sentenza n. 6566 del 12/12/1981 (Rv. 417409 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - RILEVANZA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - RILEVANZA - LIMITI.*
In tema d'interpretazione del contratto, l'art. 1362 secondo comma cod. civ. prevede la valutazione del complessivo comportamento delle parti, in correlazione con il testo letterale della convenzione, quale mezzo rivolto a chiarirne la portata, per cogliere l'esatto contenuto della comune intenzione dei contraenti, e non consente, pertanto, di fondare l'interpretazione medesima sulla sola base di tale comportamento, prescindendo dalle espressioni usate nel contratto. (V 552/79, mass n 396670; (V 1096/73, mass n 363568).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)