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Sez. 1, Sentenza n. 552 del 25/01/1979 (Rv. 396670 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - RILEVANZA - CONDIZIONE - FUNZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396670-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - RILEVANZA - CONDIZIONE - FUNZIONE - FATTISPECIE.*

Ove il tenore letterale della convenzione non abbia evidenziato in modo univoco e preciso l'intento negoziale, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art 1362, secondo comma, cod civ, il comportamento delle parti, successivo alla stipulazione del contratto, per desumerne, quale criterio sussidiario di interpretazione, la comune intenzione dei contraenti. (nella specie, il giudice del merito aveva dedotto dalla dichiarazione di una delle parti, contenente l'ammissione di responsabilita per il mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, il contenuto di tali obbligazioni).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)