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Sez. 1, Sentenza n. 3681 del 08/03/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201585 - 01

Impugnazioni - Rinuncia | Da parte dell'imputato personalmente, prima del deposito della sentenza - Preclusione al successivo esercizio del diritto di impugnazione da parte dello stesso imputato e del difensore - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201585-01

Impugnazioni - Rinuncia

Alla stregua della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 99, 571 e 589 cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato personalmente, effettuata prima ancora del deposito della sentenza (e, quindi, dell'inizio della decorrenza del termine per impugnare), così come non preclude allo stesso imputato (non operando, in materia penale, l'istituto dell'acquiescenza previsto dall'art. 329 cod. proc. civ.), di proporre ugualmente, entro i termini di legge, l'impugnazione, allo stesso modo non incide sulla validità dell'impugnazione che, successivamente alla detta rinuncia e sempre nell'osservanza dei prescritti termini, sia stata autonomamente proposta dal difensore abilitato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)