Sez. U, Sentenza n. 9389 del 18/05/2004 (Rv. 572922 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Violazioni edilizie - Sanzioni amministrative - Riscossione - Legittimità - Controversia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia - Sussistenza - Fattispecie.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n.205, tutte le controversie aventi ad oggetto le iniziative delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica, ivi compresi i giudizi relativi alla legittimità del procedimento di riscossione delle sanzioni irrogate per violazioni edilizie (fattispecie in tema di opposizione, proposta davanti al giudice di pace impugnando le cartelle di pagamento, avverso la riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni in materia edilizia).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)