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Sez. U, Ordinanza n. 17913 del 13/12/2002 (Rv. 559252 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Opposizione avverso ordinanza - ingiunzione di pagamento notificata dal comune per il ritardato pagamento del contributo dovuto per il rilascio di concessione edilizia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Tutela giurisdizionale differenziata in relazione ai vizi attinenti al detto provvedimento - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559252-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (poi sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista con riguardo alle controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, comprende anche i giudizi con i quali il privato proponga opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa dal comune, "ex" art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, per la riscossione coattiva delle penali relative al ritardato pagamento del contributo per il rilascio di concessione edilizia (nella specie: in sanatoria), e ciò a prescindere dalla tipologia di vizio attinente alla detta ordinanza - ingiunzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)