Sez. 6, Sentenza n. 16037 del 26/03/2009 Cc. (dep. 16/04/2009) Rv. 243582 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con programma di recupero - Nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti - Indicazione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In materia di stupefacenti, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programma di recupero, le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanze stupefacenti devono ritenersi sinonimie, non solo in quanto la seconda chiarisce concettualmente il significato della prima, ma anche in ragione del dato testuale di cui all'art. 89, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, come sostituito dall'art. 4-sexies, comma primo, lett. a), L. 21 febbraio 2006, n. 49, la cui formulazione precisa che la relativa istanza deve essere corredata, tra l'altro, da certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza (o di alcooldipendenza) e la procedura con cui รจ stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 sexies com. 1 lett. A PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)