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Sez. 2, Sentenza n. 915 del 01/04/1974 (Rv. 368814 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - ESTENSIONE - MODALITA - INTERPRETAZIONE DEL TITOLO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368814-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - ESTENSIONE - MODALITA - INTERPRETAZIONE DEL TITOLO - CRITERI.*

Per accertare il contenuto e la portata di una servitu costituita convenzionalmente, il giudice del merito deve cogliere l'intenzione delle parti, fondandosi in primo luogo sulle espressioni letterali usate e, qualora permangano dubbi per insufficienza del criterio utilizzato, deve far ricorso alle altre regole di ermeneutica contenute negli articoli del codice civile che regolano l'interpretazione dei contratti, oltre ai principi dettati nella specifica materia delle servitu: deve, cioe, tener presenti le finalita che le parti hanno voluto raggiungere, tenendo conto dello stato dei luoghi, della consistenza e dell'ubicazione dei fondi, e considerare, in particolare, l'utilita del fondo dominante, che si e voluto conseguire col peso imposto al fondo servente, intendendo le esigenze del fondo dominante con il necessario contemperamento con quelle del fondo servente, al quale va arrecato il minor aggravio. Occorre, infine, che il giudice del merito pervenga al risultato, che poi e tenuto ad esporre, attraverso un procedimento logico intellegibile, chiaro ed univoco, e che il risultato sia conforme a logica. (Conf 872'69, mass n 339237).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)