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Sez. 3, Sentenza n. 19198 del 28/02/2017 Ud. (dep. 21/04/2017) Rv. 269934 - 01

SPORT - IN GENERE | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Fornitura di anabolizzanti nell'ambito di un'attività commerciale - Qualificazione - Delitto di commercio clandestino ex art. 9, comma settimo, L. n. n. 376 del 2000 anziché di somministrazione ex comma primo dello stesso articolo - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269934-01

SPORT - IN GENERE

In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, integra l'ipotesi delittuosa di commercio clandestino di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive, prevista dall'art. 9, comma settimo, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e non quella di somministrazione ad altri di tali sostanze, di cui al comma primo del medesimo articolo, chi fornisce anabolizzanti nell'ambito di un'attività commerciale, giacché il commercio clandestino, che realizza un reato di pericolo, per la sussistenza del quale è sufficiente il dolo generico, è figura più grave espressamente fatta salva dalla clausola iniziale del predetto comma primo, di guisa che assorbe la condotta di somministrazione, per la quale è invece necessario il dolo specifico.

Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)