Sez. L, Sentenza n. 7063 del 27/08/1987 (Rv. 455232 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO INDENNITÀ SOSTITUTIVA - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - APPLICABILITÀ - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - VALUTAZIONE PREVENTIVA AD OPERA DELLE PARTI DELL'IMPORTANZA DI UN DETERMINATO INADEMPIMENTO - INDAGINE DEL GIUDICE SULL'ENTITÀ DELL'INADEMPIMENTO - PRECLUSIONE - ACCERTAMENTO LIMITATO ALL'IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO AL SOGGETTO OBBLIGATO QUANTO MENO A TITOLO DI COLPA - ESTENSIONE AL RAPPORTO DI AGENZIA CON I CARATTERI DELLA COSIDDETTA PARASUBORDINAZIONE - ASSIMILAZIONE DI TALE FIGURA AL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - LIMITI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - PREAVVISO INDENNITÀ SOSTITUTIVA - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - APPLICABILITÀ - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - VALUTAZIONE PREVENTIVA AD OPERA DELLE PARTI DELL'IMPORTANZA DI UN DETERMINATO INADEMPIMENTO - INDAGINE DEL GIUDICE SULL'ENTITÀ DELL'INADEMPIMENTO - PRECLUSIONE - ACCERTAMENTO LIMITATO ALL'IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO AL SOGGETTO OBBLIGATO QUANTO MENO A TITOLO DI COLPA - ESTENSIONE AL RAPPORTO DI AGENZIA CON I CARATTERI DELLA COSIDDETTA PARASUBORDINAZIONE - ASSIMILAZIONE DI TALE FIGURA AL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO - LIMITI.*
La norma dell'art. 1750 cod. civ. - che prevede come fattispecie tipica di risoluzione del contratto di Agenzia (a tempo indeterminato) il recesso di una delle parti con il rispetto del pattuito preavviso, sostituibile da una corrispondente indennità - non osta all'applicabilità a tale contratto dei principi generali in materia di risoluzione per inadempimento (art. 1453 e segg. cod. civ.) né, in particolare, impedisce alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), con la conseguenza che, ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto meno a titolo di colpa (che peraltro si presume a norma dell'art. 1218 cod. civ.). ciò vale anche per il contratto di Agenzia il cui rapporto si svolga con i caratteri della cosiddetta parasubordinazione, atteso che in tal caso l'assimilazione al contratto di lavoro subordinato riguarda solo particolari istituti (come l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 cod. civ., l'applicabilità del rito del lavoro e della rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., la Invalidità delle rinunce e transazioni ex art. 2113 cod. civ.), mentre, per altro aspetto, le relative discipline giuridiche rimangono distinte, in considerazione della diversità dei due rapporti e dell'inesistenza nell'ordinamento di un principio generale di tutela dei lavoratori autonomi (ed in particolare degli agenti e rappresentanti di commercio) analogo a quello che assiste i lavoratori subordinati. (V 394/86, mass n 444007; (V 6730/83, mass n 431442; (V 4023/83, mass n 428970).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)