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Sez. U, Sentenza n. 491 del 03/02/1978 (Rv. 389782 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - POLIZIA E VIGILANZA DELLE STRADE, DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA - POTERI DELL'ANAS - ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI NELLE COSIDDETTE ZONE DI RISPETTO - INCLUSIONE - POSIZIONE DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELL'ORDINE PREDETTO - INTERESSE LEGITTIMO - CONFIGURABILITA - TUTELABILITA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1978-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389782-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - INTERESSI LEGITTIMI - POLIZIA E VIGILANZA DELLE STRADE, DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA - POTERI DELL'ANAS - ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI NELLE COSIDDETTE ZONE DI RISPETTO - INCLUSIONE - POSIZIONE DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELL'ORDINE PREDETTO - INTERESSE LEGITTIMO - CONFIGURABILITA - TUTELABILITA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Fra i poteri istituzionalmente spettanti all'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), in materia di polizia e vigilanza a tutela delle strade, del traffico e della viabilita, deve ritenersi compreso il potere di ordinare, in relazione a finalita di ordine pubblicistico, la sospensione di lavori di costruzione che il privato abbia intrapreso, ancorche in forza di licenza comunale, nella zona fiancheggiante opere stradali od autostradali, in violazione delle prescritte distanze (cosiddetta zona di rispetto). Pertanto, la posizione del privato, che venga pregiudicato da quell'ordine, e qualificabile come interesse legittimo, non diritto soggettivo, e, come tale, e tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, in Sede di giurisdizione generale di legittimita.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 1, (Cod. Strada Abrog. art. 1), Decr. Legisl. Pres. 27/06/1946 num. 38, Legge 07/02/1961 num. 59 art. 25, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)