Sez. 3 - , Sentenza n. 30738 del 06/11/2023 (Rv. 669331 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Azione esecutiva individuale contro il debitore fallito - Inizio o prosecuzione da parte dei soggetti cessionari dei crediti fondiari del Banco di Napoli nascenti da contratti conclusi prima dell'1 gennaio 1994 - Ammissibilità - Fondamento. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE - In genere.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
In tema di espropriazione forzata, i soggetti cessionari dei crediti fondiari vantati dal Banco di Napoli S.p.A., nascenti da contratti di mutuo già conclusi alla data dell'1 gennaio 1994 (a cui si applicano, ai sensi dell'art. 161, comma 6, del d.lgs. n. 385 del 1993, le disposizioni del r.d. n. 646 del 1905), possono iniziare o proseguire l'azione esecutiva nonostante il fallimento del debitore ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 497 del 1996, convertito dalla l. n. 588 del 1996 (norma poi abrogata dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 59 del 2016, convertito dalla l. n. 119 del 2016), che, richiamando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di lex specialis rispetto all'art. 42 del r.d. n. 646 del 1905.
Legge Falliment. art. 51, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST., Decreto Legge 24/09/1996 num. 497 art. 3 com. 6, Legge 19/11/1996 num. 588 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/2016 num. 59 art. 7 com. 2, Legge 30/06/2016 num. 119, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)