Sez. 2, Sentenza n. 3729 del 12/11/1968 (Rv. 337070 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO DELLA COSA COMUNE A FAVORE DI PROPRIETA D'UN CONDOMINO SITO IN IMMOBILE DIVERSO DA QUELLO CONDOMINIALE - INAMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO DELLA COSA COMUNE A FAVORE DI PROPRIETA D'UN CONDOMINO SITO IN IMMOBILE DIVERSO DA QUELLO CONDOMINIALE - INAMMISSIBILITA.*
L'uso della cosa comune, a prescindere dai limiti interni posti dalla legge nei rapporti tra i condomini, incontra anzitutto ed a maggior ragione il limite esterno, rappresentato dall'ambito stesso della proprieta condominiale, al di fuori del quale l'uso o il miglior uso della cosa comune, in quanto tale, non ha piu ragione di essere. E, quindi, se e concepibile l'uso della cosa comune a beneficio delle singole proprieta condominiali, lo stesso uso non puo ammettersi in favore di proprieta che non facciano parte dell'edificio condominiale e siano distinte e separate da esso e cio anche nel caso in cui sia effettivamente un condomino a servirsi della cosa comune, ma non a vantaggio della sua proprieta individuale nell'edificio in condominio, bensi a vantaggio di altra sua proprieta sita in immobile diverso e distinto da quello condominiale, risolvendosi tale fatto nella imposizione di una servitu sull'immobile condominiale, servitu che, per la sua Costituzione, esige invece il consenso di tutti i condomini.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)