Sez. 2, Sentenza n. 1382 del 23/02/1983 (Rv. 426199 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE - NOZIONE - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - IN GENERE - NOZIONE - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
L'apertura sul fondo del vicino costituisce veduta quando consenta di affacciarsi e di guardare secondo una valutazione rapportata a criteri di comodità, sicurezza e normalità, specie con riferimento alla conformazione fisica di quell'ideale soggetto preso a modello per verificare se si tratta di luce o di veduta, con la conseguenza che la relativa indagine - istituzionalmente riservata al giudice del merito e sottratta al Sindacato di legittimità se congruamente e correttamente motivata - deve riferirsi al parametro della persona di statura normale, che non si identifica con la persona di statura media, in quanto il concetto di statura media è indicativo di un unico valore, intermedio tra un minimo ed un massimo, a differenza del concetto di statura normale, che accetta invece una serie di valori, anche di diversa entità matematica, entro i suddetti limiti. (nella specie, i giudici del merito avevano negato natura di veduta ad un'apertura che non consentiva l'affaccio di una persona alta m. 1, 62. Il S.C., nell'enunciare il surriportato principio, ha confermato la decisione, rilevando che una persona di tale altezza non rappresenta la media, ma rientra nella normalità, e disattendendo la tesi del ricorrente di utilizzazione del parametro di una persona alta non meno di m. 1, 72, ossia di media statura). (V 5904/81, mass n 416663; (V 6403/80, mass n 410159; (V 4848/78, mass n 394547).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)