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Sez. L, Sentenza n. 4919 del 16/07/1983 (Rv. 429811 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - FORMA SCRITTA - AMBITO DI APPLICAZIONE - LICENZIAMENTO PER RAGIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - CONDIZIONI PERSONALI DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTI RELATIVI DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429811-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - FORMA SCRITTA - AMBITO DI APPLICAZIONE - LICENZIAMENTO PER RAGIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - CONDIZIONI PERSONALI DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA - ACCERTAMENTI RELATIVI DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI.*

In ipotesi di licenziamento individuale per "giustificato motivo" (art. 3 della legge n. 604 del 1966), unico Obbligo di Forma incombente sul datore di lavoro è quello della comunicazione scritta, al dipendente interessato, del licenziamento, con l'Onere, tuttavia, di successiva comunicazione scritta, altresì, degli specifici motivi del recesso, se richiestone esplicitamente dal licenziato, entro i termini stabiliti dall'art. 2 della citata legge, e con la condizione, in caso di contestazione, di provare la effettiva ricorrenza di uno dei motivi di cui al menzionato art. 3. A tale ultimo riguardo, trattandosi di licenziamento intimato per ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavo deve dimostrare la superfluità, per effetto di esse, dell'opera del licenziato e l'impossibilità di adibirlo a mansioni differenti rispetto a quelle di assunzione, mentre restano irrilevanti le condizioni personali del lavoratore, ed il giudice, nell'accertare la legittimità o meno del recesso, non può sindacare l'apprezzamento dello stesso datore di lavoro in ordine alle ragioni produttive ed organizzative dell'impresa, né pretendere da questi una giustificazione, sotto un aspetto strettamente soggettivo bipolare (attivo e passivo) nell'ambito del contratto individuale, della scelta, ai fini del licenziamento, di quel determinato lavoratore anziché di un altro (salva la previsione dell'art. 4 dell'indicata legge). (V 3167/83, mass n 428073; (V 6694/82, mass n 424327; (V 1970/82, mass n 419822; (V 1179/82, mass n 419061).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)