Sez. 1, Sentenza n. 23279 del 27/10/2006 (Rv. 592945 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione d'urgenza finalizzata alla realizzazione di opere stradali - Termine quinquennale dell'occupazione legittima - Decorrenza - Dalla data della presa di possesso dell'area - Data del decreto di occupazione - Rilevanza - Protrazione dell'occupazione - Occupazione appropriativa - Configurabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Nei casi regolati dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971, tra i quali rientrano, in forza dell'ultimo comma della stessa norma, come aggiunto dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, le occupazioni finalizzate alla realizzazione di opere stradali per conto dell'Anas, il termine quinquennale, al cui spirare si perfeziona, in difetto dell'emissione del decreto di esproprio, l'illecita acquisizione alla mano pubblica del fondo privato, va computato non già a decorrere dalla data di emissione del decreto di occupazione, ma solo dalla effettiva presa di possesso dell'area destinata alla realizzazione dell'opera pubblica.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)