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Sez. L, Sentenza n. 2906 del 10/02/2006 (Rv. 587925 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | - Accordi collettivi nazionali ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - Fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Decreto presidenziale conclusivo del complesso procedimento di produzione normativa - Atto di normazione secondaria - Configurabilità - Censurabilità in cassazione "ex" art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Esame esegetico del giudice di legittimità ex art. 12 preleggi - Ammissibilità - Interpretazione diretta in tema di compensi spettanti ai medici di medicina generale in regime di convenzione per prestazioni eccedenti il massimale degli assistiti - Configurabilità del compenso - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587925-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Gli accordi collettivi nazionali del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, siccome di per sè inidonei ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento del potere pubblico - nella forma del decreto presidenziale - che ha contenuto ed efficacia di atto di normazione secondaria. Ne consegue che l'interpretazione data dal giudice del merito agli anzidetti accordi può essere denunciata in sede di legittimità a norma dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e che la Corte regolatrice può sottoporre a diretto esame esegetico le relative norme in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile per l'interpretazione delle leggi. Pertanto, dall'interpretazione del d.P.R. n. 314 del 1990, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale di libera scelta, ed in particolare dagli artt. 13 e 41 del decreto suddetto, deriva - costituendo il massimale il limite oggettivo per la prestazione sanitaria - che per le prestazioni sanitarie rese ad assistibili che eccedano il limite del massimale è escluso il diritto dei medici a qualsiasi trattamento economico in base al regime convenzionale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 art. 13, DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST., Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)