Sez. L, Sentenza n. 10290 del 17/05/2005 (Rv. 581575 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordi collettivi nazionali ex art. 48 legge n. 833 del 1978 - Fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Decreto presidenziale conclusivo del complesso procedimento di produzione normativa - Atto di normazione secondaria - Configurabilità - Censurabilità in cassazione "ex" art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Esame esegetico del giudice di legittimità ex art. 12 preleggi - Ammissibilità - Interpretazione diretta in tema di compensi spettanti ai medici pediatri in regime di convenzione per prestazioni eccedenti il massimale degli assistiti - Configurabilità del compenso - Esclusione - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Gli accordi collettivi nazionali del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, siccome di per sè inidonei ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento del potere pubblico - nella forma del decreto presidenziale - che ha contenuto ed efficacia di atto di normazione secondaria. Ne consegue che l'interpretazione data dal giudice del merito agli anzidetti accordi può essere denunciata in sede di legittimità a norma dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e che la Corte regolatrice può sottoporre a diretto esame esegetico le relative norme in base ai criteri fissati dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile per l'interpretazione delle leggi. Pertanto, dall'interpretazione del d.P.R. n. 315 del 1990, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ed in particolare dagli artt. 7 e 29 del decreto suddetto, deriva - costituendo il massimale il limite oggettivo per la prestazione sanitaria, peraltro non incompatibile con la responsabilità contrattuale della Unità sanitaria locale per eventuale inadempimento degli obblighi di informazione - che per le prestazioni sanitarie rese ad assistibili che eccedano il limite del massimale è escluso il diritto dei pediatri a qualsiasi trattamento economico in base al regime convenzionale, sia esso (come nel caso di specie) di natura corrispettiva o non, fatta salva l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai suddetti medici il diritto ad alcune voci del trattamento economico - onorario professionale e quota aggiuntiva professionale - per assistibili oltre il massimale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Preleggi art. 12, DPR 28/09/1990 num. 315 art. 7, DPR 28/09/1990 num. 315 art. 29, Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)