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Sez. 1, Sentenza n. 9388 del 10/11/1994 (Rv. 488508 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO | Contratto di assicurazione contro gli infortuni - Indennità - Liquidazione ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi - Pattuizione - Clausola relativa - Portata - Beneficiari eredi - Individuazione - Criteri - Quote tra gli eredi - Presunzione di uguaglianza.
Stato
decisa il 1994-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488508-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO

Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell'assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell'art. 1920, comma 3, cod. civ. (secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione) deve essere interpretato nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell'assicuratore trova fondamento nel contratto ed è autonomo, cioè non derivato da quello del contraente. Pertanto, quando in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l'evento morte, sia stato previsto, fin dall'origine, che l'indennità venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, tale clausola va intesa nel senso che il meccanismo sussidiario di designazione del beneficiario è idoneo a far acquistare agli eredi i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore (art. 1920, comma secondo e terzo, cod. civ.). Mentre l'individuazione dei beneficiari-eredi va effettuata attraverso l'accertamento della qualità di erede secondo i modi tipici di delazione dell'eredità (testamentaria o legittima: artt. 475, comma primo, e 565 cod. civ.) e le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, devono presumersi uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote. (Nella specie, trattavasi di successione legittima del coniuge con i genitori ed i fratelli del "de cuius").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1920

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)