Sez. 1, Sentenza n. 6201 del 16/11/1988 (Rv. 460555 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - RICORSO AD ELEMENTI PRESUNTIVI E A FATTI DI COMUNE ESPERIENZA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - VERIFICATASI DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - RICORSO AD ELEMENTI PRESUNTIVI E A FATTI DI COMUNE ESPERIENZA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
In tema di Determinazione del danno da ritardo nello adempimento di un'obbligazione di valuta ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., al fine dell'individuazione e quantificazione del danno verificatosi per effetto della svalutazione monetaria, è ammesso il ricorso ad elementi presuntivi e a fatti di comune esperienza, ma solo in stretta correlazione con le qualità e le condizioni della categoria di appartenenza del creditore che possono indurre a ritenere, secondo criteri di probabilità e normalità, quali sarebbero state le modalità di utilizzazione del denaro; che avrebbero permesso di ridurre gli effetti economici depauperativi dell'inflazione. Pertanto, nel caso di creditore esercente attività di impresa, il calcolo forfettario del danno può essere operato in relazione al reddito presuntivo d'impresa, che si presta ad essere ricostruito tenendo conto di vari elementi (quali il volume d'affari, il lucro mediamente ritrattone, il capitale investito, la necessità del ricorso al credito, il costo del denaro), per dimostrare il pregiudizio risentito dal creditore imprenditore per non aver potuto reimpiegare nel ciclo produttivo il denaro non versatogli tempestivamente. (V 2161/87, mass n 451387; (V 809/86, mass n 444343; (V 600/86, mass n 444177; (V 4145/85, mass n 441670; (V 35/85, mass n 438236; (V 2318/83, mass n 427168).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)