Sez. 1, Ordinanza n. 12842 del 15/06/2005 (Rv. 581395 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio richiesta dall'imputato - Regola applicabile - Erroneo ricorso al giudice civile - Decisione con decreto pronunciato dal tribunale civile - Ricorso per cassazione in sede civile - Applicabilità delle norme del codice di rito civile - Conseguenze - Notificazione alle controparti - Necessità - Ricorso non notificato a nessuna delle parti - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
In tema di rimedi contro il rigetto dell'istanza di ammissione dell'imputato al patrocinio gratuito (già disciplinata dall'art. 6 della legge n. 217 del 1990 ed ora dal d.lgs n. 115 del 2002), qualora il provvedimento di rigetto sia stato adottato dal giudice penale, il ricorso, con le forme dell'art. 29 legge n. 794 del 1942, deve essere proposto innanzi al giudice penale e trattato con il relativo rito; nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta e trattata dal giudice civile in sede camerale - senza che sia stata sollevata eccezione o sollevata d'ufficio alcuna questione sul punto - il ricorso per cassazione va proposto nell'osservanza delle norme del codice di rito civile, quindi provvedendo alla notifica alle parti, e, in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)