Sez. L, Sentenza n. 9868 del 18/09/1995 (Rv. 494065 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Impiegati addetti alla liquidazione e revisione delle competenze spettanti al personale e retribuiti con il sistema del cottimo misto - Mancato aumento del compenso di cottimo nel corso del tempo secondo la percentuale applicabile al compenso del lavoro straordinario - Violazione del precetto ex art. 36 Cost. - Esclusione - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE
Nel caso in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della sua retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice deve preliminarmente valutare se sussiste l'asserito difetto di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e le primarie esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, prendendo in considerazione l'importo globale della retribuzione di fatto percepita e non già isolate componenti della stessa retribuzione. Conseguentemente, con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, addetti alla liquidazione e revisione delle competenze spettanti al personale e retribuiti con il sistema del cottimo misto (essendo loro corrisposto un compenso aggiuntivo per le pratiche eccedenti la franchigia), non può affermarsi la violazione del precetto costituzionale per la sola circostanza che il compenso di cottimo non sia stato aumentato nel corso del tempo (a prescindere dall'esecuzione di lavoro straordinario, che comporta l'aumento anche del corrispondente corrispettivo di cottimo) secondo la percentuale applicabile al compenso del lavoro straordinario. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di merito per violazione del principio esposto e difetto di motivazione sia sulla ritenuta violazione dell'art. 36 Cost., sia sul criterio seguito per la determinazione della giusta retribuzione, fondato analogamente sull'immediata e non adeguatamente motivata equiparazione tra risultati di cottimo ed espletamento di lavoro straordinario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2100, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Costituzione art. 36, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)