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Sez. 3, Sentenza n. 3466 del 19/05/1988 (Rv. 458817 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - ART. 38 ULTIMO COMMA - PRELAZIONE A FAVORE DEI COEREDI EX ART. 732 COD. CIV. - CARATTERE ASSOLUTO ED INDEROGABILE DI DETTA DISPOSIZIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458817-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - ART. 38 ULTIMO COMMA - PRELAZIONE A FAVORE DEI COEREDI EX ART. 732 COD. CIV. - CARATTERE ASSOLUTO ED INDEROGABILE DI DETTA DISPOSIZIONE - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di locazione di immobile urbano ad uso non abitativo, la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978 - secondo cui il diritto di prelazione (ed il succedaneo diritto di riscatto) non spetta al conduttore, oltre che nell'ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, "nelle ipotesi previste dall'art. 732 cod. civ., per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi" -, ha carattere assoluto senza trovare deroga per il caso di mancato Esercizio o di Estinzione del diritto del coerede, atteso che l'alienazione di una quota, o frazione di quota ereditaria, comunque ne sia indicato l'oggetto, importa il trasferimento della situazione giuridica della alienante nella comunione ma non comporta il trasferimento allo acquirente dell'immobile locato ricadente nella successione e nella comunione, così da costituire il presupposto per la prelazione del conduttore. Conseguentemente la disparità di trattamento del conduttore con riguardo all'alienazione onerosa dell'immobile locato ed alla alienazione di quota ereditaria, costituita da detto immobile o comprendente il diritto di comunione relativo all'immobile medesimo, manifestamente non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione, attesa la diversità di oggetto e di effetti dei rispettivi negozi traslativi. (V 369/86, mass n 443980; (V 246/85, mass n 438472; (V 4777/83, mass n 429665).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 732, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)