diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 26477 del 30/04/2014 Cc. (dep. 19/06/2014) Rv. 259193 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso inammissibile per rinuncia all'impugnazione - Conseguenze - Condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259193-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione validamente proposta in un atto a firma del ricorrente (nella specie, trasmessa via fax alla cancelleria del giudice "ad quem"), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)