Sez. 1, Sentenza n. 4496 del 18/03/1983 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159077 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - QUANTITÀ DELLE MATERIE - RILIEVO.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - QUANTITÀ DELLE MATERIE - RILIEVO.*
Il legislatore, vietando la detenzione di esplosivi di ogni genere, ha escluso rilievo al tipo e all'efficacia; tuttavia l'elemento quantitativo non è del tutto estraneo alla qualificazione del reato e alla sua struttura ontologica. Ne deriva che la detenzione di un solo giocattolo pirico (o di una quantità esigua di esplosivo) non raggiunge la soglia di pericolo che è alla base della incriminazione. (V mass n 132527; (V mass n 135827; (V mass n 155431).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 678, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)