Sez. 3, Ordinanza n. 2261 del 02/02/2006 (Rv. 588078 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace - Mezzo di impugnazione - Individuazione - Criterio - Valore della domanda - Domanda eccedente 1.100, 00 euro (ovvero "ratione temporis" euro 1.032, 91) - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione del valore della domanda - avendo riguardo alle norme che disciplinano la competenza per valore, contenute negli artt. da 10 a 14 e 16, 17 cod. proc. civ. - e non del contenuto concreto della decisione, per cui le sentenze pronunciate nelle cause il cui valore non eccede i millecento euro (ovvero, "ratione temporis", gli euro 1.032.91 con citazione notificata se proposte anteriormente al 10 febbraio 2003) possono essere impugnate solo con il ricorso per cassazione, mentre le cause di valore eccedente sono impugnabili mediante appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge Cost. 07/04/2003 num. 63, Decreto Legge 10/02/2003 num. 18 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)