Sez. 1, Sentenza n. 6230 del 21/06/1999 (Rv. 527731 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | Appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno o da Enti suoi concessionari - Capitolato generale delle opere pubbliche dello Stato - Applicabilità - Norme dell'indicato capitolato aventi carattere cogente - Deroghe pattizie - Esclusione - Arbitrato - Clausola compromissoria - Composizione del collegio arbitrale difforme da quella indicata nell'art. 45 del Capitolato generale - Deduzione della nullità nel giudizio arbitrale - Necessità - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE
In forza dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950 n. 646 gli appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno o da Enti suoi concessionari sono considerati alla stessa stregua dei contratti di appalto stipulati dallo Stato, sicché ad essi devono applicarsi le norme del Capitolato generale per le opere pubbliche cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, le quali hanno valore normativo (e non contrattuale), con la conseguenza che in siffatti contratti di appalto le deroghe pattizie alle norme dell'indicato Capitolato possono produrre effetti soltanto riguardo alle norme dello stesso che abbiano carattere dispositivo e non anche rispetto a quelle dotate di forza cogente, fra le quali rientra l'art. 45 dell'anzidetto Capitolato Generale sulla composizione del collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie insorte in occasione della esecuzione di opere pubbliche, con la conseguenza che è nulla la clausola compromissoria con la quale le parti abbiano previsto una composizione del collegio arbitrale difforme da quella indicata nel citato articolo. Detta nullità può essere fatta valere in sede di impugnazione del lodo, ancorché non sia stata dedotta nel giudizio arbitrale, in quanto l'art. 829 cod. proc. civ., primo comma, prevede l'onere della deduzione nel giudizio arbitrale solo per le nullità derivanti dall'inosservanza delle modalità previste per la nomina degli arbitri nei capi primo e secondo del titolo ottavo, non anche per la nullità del lodo dipendente dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria disciplinati dal n. 1 della stessa disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 10/08/1950 num. 646 art. 8, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)