Sez. U, Sentenza n. 2428 del 19/05/1978 (Rv. 391831 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO CON UN "INFERMIERE DI FABBRICA" - NATURA - PUBBLICO IMPIEGO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - NATURA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO CON UN "INFERMIERE DI FABBRICA" - NATURA - PUBBLICO IMPIEGO - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'ENPI (ente nazionale per la prevenzione degli infortuni) ed un "infermiere di fabbrica", in forza di un atto scritto che evidenzi l'effettiva volonta dell'ente di utilizzare tale dipendente con mercede determinata ed in modo continuativo, ancorche a tempo determinato, nel disimpegno di servizi igienici e sanitari presso le infermerie delle imprese, configura rapporto di pubblico impiego, in quanto diretto ad inserire stabilmente le prestazioni del dipendente medesimo nell'ambito della propria organizzazione di ente pubblico non economico e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Pertanto, le controversie inerenti a detto rapporto d'impiego sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 2004/75, mass n 375714; (V 2899/73, mass n 366526).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 19/12/1952 num. 2390, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)