Sez. L, Sentenza n. 1773 del 18/05/1976 (Rv. 380550 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - ESCLUSIONE - INDAGINI DI FATTO NEL GIUDIZIO PENALE - IRRILEVANZA - RICONOSCIMENTO DELLA CIRCOSTANZA DEL DANNO PATRIMONIALE DI PARTICOLARE TENUITA - CONSEGUENZA - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - ESCLUSIONE - INDAGINI DI FATTO NEL GIUDIZIO PENALE - IRRILEVANZA - RICONOSCIMENTO DELLA CIRCOSTANZA DEL DANNO PATRIMONIALE DI PARTICOLARE TENUITA - CONSEGUENZA - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
La sentenza penale di amnistia, con riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuita (art 62 n 4, cod pen), non ha autorita di giudicato nel giudizio civile, ai sensi dell'art 28 cod proc pen, in ordine alla sussistenza dei fatti ascritti all'imputato. Infatti, la sentenza di amnistia fa stato nel giudizio civile nei limiti delle indagini di fatto eventualmente necessarie alla applicazione del beneficio, e l'avvenuto esperimento di tali indagini non puo inferirsi ne dal fatto che l'imputato non sia stato prosciolto ex art 152 cod proc pen, poiche, potendo le formule di proscioglimento ivi previste (il fatto non sussiste, o l'imputato non lo ha commesso) prevalere su quella di amnistia solo quando alla loro base esistano prove evidenti, e non si debba procedere (stante il divieto dell'art 592 cod proc pen) ad ulteriore istruzione, l'applicazione del beneficio non vale ad escludere la non responsabilita del prevenuto, e neppure dal fatto che la applicazione dell'amnistia presupponga il riconoscimento della suddetta attenuante, poiche dichiarare che l'entita del danno di cui all'imputazione e particolarmente tenue non equivale ad accertare che il danno stesso si e realmente verificato. (Conf 1833/65, mass n 313489).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)