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Sez. 2, Sentenza n. 1833 del 29/07/1965 (Rv. 313489 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA - INDAGINI DI MERITO - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313489-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA - INDAGINI DI MERITO - RILEVANZA - LIMITI.*

A norma dell'art 28 cpp l'autorita del giudicato penale ha efficacia nel giudizio civile e amministrativo soltanto in relazione ai fatti materiali che costituiscono il presupposto logico e necessario della pronunzia penale. Le sentenze di proscioglimento per amnistia non contengono di norma alcun accertamento preclusivo sui fatti materiali della impugnazione, perche l'amnistia opera sulla punibilita in astratto e prescinde, per sua natura, dall'accertamento positivo del fatto.Ne questo accertamento potrebbe dedursi dalla mancata pronuncia assolutoria a termini dell'art 152 cpc, perche una tale deduzione non terrebbe conto ne dei limiti entro i quali la pronunzia di merito penale sulla declaratoria di Estinzione ne del disposto dell'art 592 cpp. Il principio affermato puo trovare caso per caso un limite in ordine alle indagini di merito resesi necessarie per l'applicazione dell'amnistia, ma soltanto nell'ambito di dette indagini l'accertamento del giudice penale fa stato nel giudizio civile. (nella fattispecie e stato escluso che le concessioni di attenuanti, le quali abbiano consentito l'applicazione dell'amnistia, in Sede di dibattimento, importasse accertamento positivo sul fatto contestato e sull'elemento psicologico del reato). (V. 452/64, 765/64, 446/63, 2592/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)