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Sez. 3, Sentenza n. 8063 del 31/03/2007 (Rv. 598701 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - PLURALITÀ DI DOMANDE | Termini processuali - Computo - Controversia sottratta alla sospensione dei termini feriali - Connessione con causa soggetta a detta sospensione - Conseguenza - Applicabilità all'intero processo - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598701-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - PLURALITÀ DI DOMANDE

In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la regola per cui, qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, alcune delle quali soltanto diano luogo a controversie che l'art. 3 legge n. 742 del 1969 sottrae alla sospensione (nella specie di opposizione a precetto), quest'ultima si applica all'intero procedimento, non vale nella causa, promossa prima dell'entrata in vigore della novella del 1990, in cui, a seguito di opposizione a precetto, il creditore si sia costituito proponendo domanda riconvenzionale nel corso del giudizio ed il giudice, ritenuto che dal comportamento processuale dell'opposto potesse evincersi che egli non aveva accettato il contraddittorio, abbia deciso soltanto la controversia relativa all'opposizione a precetto, rispetto alla quale il compiuto accertamento sulla sussistenza o meno di un sottostante rapporto di credito, non aveva avuto lo scopo di stabilire sulla domanda riconvenzionale del creditore opposto, diretta ad ottenere la condanna del debitore minacciato dall'esecuzione alla prestazione inerente al rapporto causale, ma aveva costituito l'indagine strumentale alla verifica dell'efficacia dei titoli di credito, secondo espressa eccezione formulata dal debitore precettato. (Alla stregua di ciò, la S.C., trattandosi di pronuncia di primo grado che aveva deciso solo sull'opposizione a precetto e di sentenza che aveva qualificato come tale l'azione proposta, ha rigettato il ricorso, ritenendo che, correttamente, il giudice del gravame avesse dichiarato inammissibile l'appello, proposto senza tener conto che alla domanda dell'opponente non si applicava la sospensione dei termini nel periodo feriale, per cui non sussisteva la dedotta violazione di cui agli att. 3 della legge n. 792 del 1969 e 92 del r.d. n. 12 del 1941).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)