diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 23568 del 31/03/2026 Ud. (dep. 25/06/2026) Rv. 290269-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Ribaltamento della sentenza assolutoria emessa in primo grado - Rivalutazione della prova dichiarativa decisiva senza sua previa rinnovazione - Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità in cassazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290269-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di giudizio di appello, l'omessa rinnovazione della prova testimoniale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice del gravame che, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, proceda, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della pronuncia assolutoria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, censurabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posto che solo dalla lettura della motivazione della sentenza di appello è dato verificare la sussistenza della patologia.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)