Sez. 4, Sentenza n. 8283 del 16/11/2023 Ud. (dep. 26/02/2024) Rv. 285869-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Condanna, in grado di appello, di imputato assolto in primo grado - Diverso apprezzamento della prova dichiarativa - Rinunzia concorde delle parti a una nuova escussione dei testimoni - Obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice di appello che, in forza di una diversa valutazione della prova dichiarativa, condanna l'imputato assolto in primo grado non è tenuto a procedere a una nuova audizione dei testimoni, nel caso in cui le parti abbiano concordemente rinunciato alla rinnovazione dell'istruttoria. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, è ammissibile la volontaria rinuncia, espressa o tacita, dell'imputato alla garanzia di un processo equo assicurata dal diritto al contraddittorio, a condizione che vi sia stata la concerta possibilità di presentare tutte le argomentazioni difensive).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 5, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)