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Sez. L, Sentenza n. 1375 del 04/03/1986 (Rv. 444798 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE - ATTI UNILATERALI - ANNULLABILITÀ - CONDIZIONI - PREGIUDIZIO - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DIMISSIONI DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444798-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE - ATTI UNILATERALI - ANNULLABILITÀ - CONDIZIONI - PREGIUDIZIO - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DIMISSIONI DEL LAVORATORE.*

Il pregiudizio, previsto dal primo comma dell'art. 428 cod. civ. perché l'atto unilaterale compiuto dalla persona che, sebbene non interdetta, si sia trovata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere, non ha un contenuto esclusivamente patrimoniale, ma è comprensivo di tutti gli effetti negativi derivanti dall'atto compiuto sull'intera sfera di interessi del soggetto. Pertanto, ove l'atto, di cui è chiesto l'annullamento, consista nelle dimissioni del lavoratore subordinato, rilevano anche - ai fini del riscontro del suddetto requisito del pregiudizio - i disagi derivanti dallo stato di disoccupazione, la situazione di insicurezza per la perdita del posto di lavoro, le reazioni negative a livello personale, familiare e sociale. (V 112/82, mass n 417795; (V 1899/81, mass n 412585).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)