Sez. 3, Sentenza n. 1899 del 03/04/1981 (Rv. 412585 - 01)
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLAMENTO - CONDIZIONI.*
CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - ANNULLAMENTO - CONDIZIONI.*
Per l'annullamento del contratto, ai sensi dell'art 428 cod civ, non occorre che da esso sia derivato o possa derivare all'incapace di intendere e di volere un grave pregiudizio, costituendo questo - a differenza che per gli Atti unilaterali - non gia un requisito necessario per l'annullamento, ma soltanto uno degli indizi rivelatori della malafede dell'altro contraente, che costituisce l'unico requisito essenziale ai fini anzidetti e che puo risultare da elementi diversi da quello del pregiudizio, quale la consapevolezza delle menomate condizioni psichiche dell'altro contraente. (Conf 3137/80, mass n 406927; (Conf 5723/78, mass n 395513; (Conf 619/78, mass n 389936).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)