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Sez. 1, Sentenza n. 4197 del 07/07/1995 Cc. (dep. 03/08/1995) Rv. 202207 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Provvedimento ministeriale ex art. 41-bis ord. pen. - Reclamo dello interessato - Vizi deducibili - Valutabilità dell'eccesso di potere amministrativo - Limiti.
Stato
decisa il 1995-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202207-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Il provvedimento ministeriale ex art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) riveste i caratteri dell'atto amministrativo che, incidendo su diritti soggettivi, è sottoposto al controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria con lo strumento procedurale del reclamo al competente Tribunale di sorveglianza ex art. 14-ter stessa legge. Detto controllo agisce nei limiti dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, in base ai quali il giudice può sindacare l'atto amministrativo soltanto sotto l'aspetto della sua legittimità e non estendere il controllo al merito del provvedimento. Pertanto, sono sottoposti al controllo giurisdizionale i tradizionali vizi di legittimità, cioè l'incompetenza, l'eccesso di potere e la violazione di legge, secondo la specificazione di cui all'art. 26 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054. In particolare la valutazione dell'eccesso di potere deve essere condotta sugli elementi formali del provvedimento, cioè sulla motivazione, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto indispensabili affinché il giudice possa giudicare sull'effettiva corrispondenza dell'atto alla sua funzione legale; ma tale esame non potrà riguardare la scelta dei modi, fatta propria dalla Amministrazione, per perseguire i fini mirati con l'operazione dell'atto in esame.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)