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Sez. 1, Sentenza n. 4717 del 29/09/1995 Cc. (dep. 24/10/1995) Rv. 202617 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Decreto ministeriale ex art. 41-bis legge n. 354 del 1975 - Controllo del giudice ordinario in sede di reclamo - Limiti - Sono quelli previsti dall'allegato E) alla legge n. 2248 del 1865.
Stato
decisa il 1995-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202617-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Il provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia, emesso ex art. 41-bis comma secondo della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), ha natura di atto amministrativo e qualora incida sui diritti soggettivi del condannato, può essere oggetto di reclamo ex art. 14-ter della stessa legge. Tuttavia il controllo dell'autorità giudiziaria soggiace ai limiti fissati dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.E, in base al quale l'atto amministrativo può essere sindacato solo sotto il profilo della legittimità (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge) e non del merito. In particolare, la valutazione circa l'eccesso di potere può essere ancorata alla verifica di tutti gli elementi di fatto su cui si basa l'atto amministrativo al fine di controllare l'effettiva corrispondenza dell'atto alla sua funzione legale, ma tale valutazione non può essere estesa alla scelta delle modalità necessarie al raggiungimento del fine inerente all'atto amministrativo, trattandosi di scelta di stretta pertinenza della pubblica Amministrazione. Ne consegue che l'autorità giudiziaria ordinaria, qualora ricorrano i presupposti di illegittimità del provvedimento in questione, può dichiararlo inefficace, ma non può modificarlo, in tutto o in parte, essendole precluso l'esercizio di una funzione amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)